lunedì 22 settembre 2014

Questione di Prestazioni... Energetiche. APE, cosa bisogna sapere




Il certificato energetico, ovvero L’ APE - Attestato di prestazione energetica,  (Ex "ACE" Attestato di certificazione
Energetica, prima della pubblicazione del D.L 63/2013) 
è una procedura di valutazione delle prestazioni energetiche di un organismo edilizio, ed in Italia e’ regolamentato dal
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE)
Il certificato, redatto da un tecnico abilitato, attesta l’efficienza ed il rendimento energetico
di un edificio e contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica 
dell’involucro edilizio.




A margine di una serie di valutazioni effettuate dopo un attento rilievo dell’ immobile,  si valutano
i consumi e le performance energetiche, individuando le eventuali inefficienze e le criticità dove  intervenire in
caso di ristrutturazione,  per consentire una riduzione di consumi, di emissioni, e garantire  un miglior confort abitativo.
Il documento ha una validità di 10 anni, in assenza di modifiche sostanziali all'immobile ed integrando lil certificato con tutto cio che consente di verificare lo stato operativo degli impianti (allegando quindi il libretto di impianto e l'allegato G/F)   L’obiettivo finale della certificazione energetica,  è quello di contribuire alla riduzione dei consumi del nostro patrimonio immobiliare, che ad oggi  incide per circa il 45% dei  consumi totali di energia dell’UE.
Il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici tiene conto dei seguenti parametri:
•    Tipologia costruttiva dell’immobile ( murature, infissi, periodo di costruzione, eventuali interventi successivi, distribuzione planimetrica, orientamento, struttura portante, aperture, ventilazione, soleggiamento, etc..)                   
•    Sistemi di generazione del riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, energia elettrica, acqua calda sanitaria.
•    Eventuali sistemi adottati per migliorare le performance energetiche (fotovoltaico, eolico, etc..)
Tutto ciò si traduce in un valore determinante, l’ EPI, ed in base a dei parametri prestabiliti dalla legge, il sistema calcola la classe energetica del nostro immobile, in una scala che va dalla classe G (non efficiente) alla Classe A (Efficiente)
Ad oggi in Italia ciirca l' 80% del patrimonio immobiliare in Italia appartiene alla Classe G.
(esempio: un appartamento a Roma di  90 mq costruito fino al 1990, produce un emissione di circa 2500/3000 kg di CO2 all' anno)




L’ APE - Attestato di prestazione energetica, risulta obbligatorio in tutti gli edifici nei seguenti casi:
•      Immobili di nuova costruzione
•    Immobili  soggetti ad intervento edilizio di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione,  al recupero dei sottotetti ,   aumento di cubatura. In caso di modifica anche solo di alcuni eleementi senza una radicale ristrutturazione, ma elementi energeticamente importanti (infissi, sostituazione caldaia etc..) il vecchio APE decade e sarà necessario richiederne uno nuovo.
•    Immobili  oggetto di qualsiasi atto di compravendita, dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
L'obbligatorietà è divenuta però effettiva e non derogabile solo dal 29 marzo 2011, col Dlgs n. 28/2011, modificata dalla L. 90/2013 che prevede l'obbligo di allegare entro 45 gg l'APE al contratto o al rogito a pena pesanti sanzioni per le parti.
•    Fruizione delle  detrazioni del 65% sul reddito. l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
•    Per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
•    Per ottenere gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell'ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012)
Inoltre dal 13 Novembre 2012, data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto ministeriale del  22/11/2012, non e' più possibile, autocertificare la classe energetica da parte dei proprietari, in casi di immobile  di classe G, ma sara' comunque necessario richiedere l'APE ad un tecnico abilitato.




Fine

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